Con l’accordo raggiunto tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (come previsto dall’articolo 34, commi 2 e 3, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81) in data 21/12/2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012, vengono definitivamente regolate le modalità di formazione dei lavoratori.
A norma del punto 4 del citato Accordo, la formazione dei lavoratori deve svolgersi, a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo medesimo, in due moduli distinti:
- Il Primo Modulo deve riguardare la formazione generale attraverso l’approfondimento dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- Il Secondo Modulo invece deve fornire una formazione specifica della durata minima di 4, 8 o 12 ore, a seconda della categoria di rischio in cui è inserita l’attività (basso, medio o alto) per un numero totale di ore, quindi, pari ad almeno 8, 12 o 16.
Il Punto Numero 11 invece affronta il tema riguardante il riconoscimento della formazione pregressa, e cioè la formazione avvenuta a cura dei datori di lavoro dei lavoratori e dei preposti antecedentemente alla pubblicazione dell’Accordo, che viene riconosciuta in base a quanto indicato nella lettera a) del punto 11 stesso secondo il quale:
“Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.
In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo”.
In merito invece al periodo entro il quale il datore deve provvedere alla formazione dei lavoratori di nuova assunzione il punto 10 dell’Accordo recita:
“Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”, per cui i lavoratori neo assunti devono essere quindi formati secondo le nuove regole possibilmente prima o contestualmente all’assunzione e comunque al massimo entro 60 giorni dall’assunzione stessa.”